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Lo Statuto

Art. 1) GENERALITA'

Il presente Regolamento Generale per l'applicazione dello Statuto dell'Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia (ARIAP) viene redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo nella sua seduta del19 Dicembre 2005 in applicazione dell'art. 17 dello Statuto.


 
Art. 2) SOCI E CONTRIBUZIONI

I Soci Ordinari, Aggregati, Studenti e Sostenitori versano la quota sociale annuale entro il termine del 31 Marzo di ciascun anno.
La quota dei Soci Aggregati viene così ripartita: 2 Soci 180%, 3 Soci 260%; 4 Soci 340%; 5 Soci 400 %; dal 6° Socio in poi la quota complessiva del 400% viene incrementata del 40% per ogni Socio oltre il 6° e va corrisposta in unica soluzione. 
La mancata regolarizzazione della quota sociale annuale entro la data del 30 Giugno di ciascun anno determina, per il Socio inadempiente, la perdita dei diritti dì cui all'art. 10 dello Statuto.
Decorso il termine del 30 Giugno di ciascun anno, il Consiglio Direttivo può attivare le procedure per la dichiarazione di Socio moroso.
L'anzianità dei Soci decorre dalla data della comunicazione dell'avvenuta ammissione.
I Soci Sostenitori sono dichiarati tali dal momento della loro contribuzione straordinaria e per il tempo cui quest'ultima è riferita; tale contribuzione va versata comunque almeno per una volta. Essi versano a titolo di quota annuale una cifra pari almeno a dieci volte la quota stabilita anno per anno per i Soci Ordinari.


 
Art. 3) NORME PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

L'elezione delle cariche sociali dell'ARIAP - Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri, Revisori dei Conti - avviene, a norma dell'art. 27 dello Statuto, in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci aventi diritto di voto.
Tale Assemblea per le elezioni delle cariche sociali è convocata dal Consiglio Direttivo a fine quadriennio. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per telefax o per posta ordinaria o elettronica almeno dieci giorni prima della seduta.
Nell'avviso sarà indicato l'orario di apertura e chiusura del seggio.
L'Assemblea è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà degli iscritti, ed in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Alle operazioni elettorali provvede un seggio composto da un Presidente e da quattro scrutatori, di cui uno con la mansione di Segretario, eletti seduta stante fra i Soci presenti all'Assemblea ed aventi diritto di voto.
All'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente del seggio distribuisce le schede per le elezioni, opportunamente predisposte dal Consiglio Direttivo uscente.
All'ora stabilita per la chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e, assistito dai quattro scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
L'elezione è a maggioranza di voti segreti.
In caso di parità di voti fra due o più candidati, è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'Associazione, e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore in età.
Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente ed il Segretario del seggio provvedono a redigere il verbale che contiene la graduatoria di tutti coloro che hanno ottenuto voti.
Dei verbali viene data lettura all'Assemblea per l'approvazione e la proclamazione degli eletti e dei suffragati che li seguono nella graduatoria.
Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni, e scadono comunque il 31 Dicembre. Qualora entro il 31 Dicembre le nuove elezioni non si siano potute indire o siano risultate infruttuose, il Consiglio Direttivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.


 
Art. 4) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'insediamento del Consiglio Direttivo neoeletto avviene entro il termine di quindici giorni dalla data delle elezioni. Il Consiglio è convocato ed è presieduto dal Consigliere eletto più anziano per iscrizione all'Associazione o, in caso di parità, da quello più anziano in età.
Nel corso della prima seduta il Consiglio provvede alla nomina, nel suo seno, delle cariche sociali come previsto dall'art. 19 dello Statuto. Il nuovo Consiglio entra in carica a far tempo dal 1° Gennaio.
Il Presidente può essere rieletto nella carica per non più di una volta consecutiva.


 
Art. 5) NORME AMMINISTRATIVE

L'anno finanziario ha inizio il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Il Bilancio di previsione ed il Bilancio consuntivo per ciascun esercizio finanziario sono redatti dal Consigliere Tesoriere. Dopo aver ottenuto il controllo dei Revisori dei Conti, cosi come previsto dall'art. 22 dello Statuto, i Bilanci sono sottoposti al Consiglio Direttivo che li approva e li propone all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.
I Bilanci consuntivi per l'anno precedente e preventivo per l'anno seguente vanno approvati dall'Assemblea ordinaria da tenersi entro il 31 Marzo di ogni anno.
Poiché l'Assemblea ordinaria per l'elezione delle cariche sociali si tiene entro la prima decade di Dicembre, in questa occasione il Consiglio Direttivo in carica presenta all'Assemblea per l'approvazione un Conto consuntivo provvisorio per l'anno in corso, riservandosi di presentare il Bilancio consuntivo nell'Assemblea di cui al precedente comma, insieme al Bilancio preventivo, redatto dal nuovo Consiglio.


 
Art. 6) MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere effettuate dal Consiglio Direttivo o direttamente dai Soci in numero pari ad almeno 1/10 degli aventi diritto al voto.
Le proposte avanzate devono specificare l'articolo o gli articoli dello Statuto di cui si vuole ottenere la modifica affinché possano essere indicate nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea straordinaria da convocare. Esse devono essere accompagnate da una relazione illustrativa contenente anche l'esatta dizione degli articoli di Statuto secondo la o le varianti richieste.

Le proposte, unitamente alla relazione, devono essere a disposizione di tutti gli iscritti che intendano prenderne visione presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea straordinaria.

 

Art. 7) MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 17 dello Statuto. Può essere modificato anche dall'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 15, qualora i Soci in numero pari ad 1/10 degli aventi diritto al voto, ne facciano richiesta.
In questo caso le proposte di modifiche, insieme ad una relazione illustrativa, devono essere a disposizione di tutti gli iscritti che intendano prenderne visione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea straordinaria.
L'Assemblea straordinaria esamina le proposte ed approva le modifiche che entrano in vigore dalla data dell'Assemblea stessa.


 
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del  19 Dicembre 2005.
 Martedì 23 Aprile 2024  ore 19.10   P.I. 00522500727