|  | 
Art. 1) GENERALITA' 
 
 Il  presente Regolamento Generale per l'applicazione dello Statuto  dell'Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia (ARIAP)  viene redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo nella sua seduta  del19 Dicembre 2005 in applicazione dell'art. 17 dello Statuto. | 
| 
 | 
| Art. 2) SOCI E CONTRIBUZIONI 
 
 I Soci Ordinari, Aggregati, Studenti  e Sostenitori versano la quota sociale annuale entro il termine del 31 Marzo di  ciascun anno. La quota dei Soci Aggregati viene così ripartita: 2 Soci 180%, 3 Soci  260%; 4 Soci 340%; 5 Soci 400 %; dal 6° Socio in poi la quota  complessiva del 400% viene incrementata del 40% per ogni Socio oltre il  6° e va corrisposta in unica soluzione.
 La mancata regolarizzazione della quota sociale annuale entro la data  del 30 Giugno di ciascun anno determina, per il Socio inadempiente, la  perdita dei diritti dì cui all'art. 10 dello Statuto.
 Decorso il termine del 30 Giugno di ciascun anno, il Consiglio  Direttivo può attivare le procedure per la dichiarazione di Socio  moroso.
 L'anzianità dei Soci decorre dalla data della comunicazione  dell'avvenuta ammissione.
 I Soci Sostenitori sono dichiarati tali dal momento della loro  contribuzione straordinaria e per il tempo cui quest'ultima è riferita;  tale contribuzione va versata comunque almeno per una volta. Essi versano a titolo di quota annuale una cifra pari almeno a dieci  volte la quota stabilita anno per anno per i Soci Ordinari.
 | 
| 
 | 
| Art. 3) NORME PER  LE ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI 
 
 L'elezione  delle cariche sociali dell'ARIAP - Consiglio Direttivo, Collegio dei  Probiviri, Revisori dei Conti - avviene, a norma dell'art. 27 dello  Statuto, in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci aventi diritto di  voto. Tale Assemblea per le elezioni delle cariche sociali è  convocata dal Consiglio Direttivo a fine quadriennio. La convocazione  si effettua mediante avviso spedito per telefax o per posta ordinaria o  elettronica almeno dieci giorni prima della seduta.
 Nell'avviso sarà indicato l'orario di apertura e chiusura del seggio.
 L'Assemblea è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà  degli iscritti, ed in seconda convocazione, che può aver luogo nello  stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.
 Alle operazioni elettorali provvede un seggio composto da un Presidente  e da quattro scrutatori, di cui uno con la mansione di Segretario,  eletti seduta stante fra i Soci presenti all'Assemblea ed aventi  diritto di voto.
 All'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente  del seggio distribuisce le schede per le elezioni, opportunamente  predisposte dal Consiglio Direttivo uscente.
 All'ora stabilita per la chiusura delle operazioni di voto, il  Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e, assistito dai  quattro scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo  scrutinio.
 L'elezione è a maggioranza di voti segreti.
 In caso di parità di voti fra due o più candidati, è preferito il  candidato più anziano per iscrizione all'Associazione, e tra coloro che  abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore in età.
 Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente ed il Segretario del  seggio provvedono a redigere il verbale che contiene la graduatoria di  tutti coloro che hanno ottenuto voti.
 Dei verbali viene data lettura all'Assemblea per l'approvazione e la  proclamazione degli eletti e dei suffragati che li seguono nella  graduatoria.
 Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni, e scadono  comunque il 31 Dicembre. Qualora entro il 31 Dicembre le nuove elezioni  non si siano potute indire o siano risultate infruttuose, il Consiglio  Direttivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino  all'insediamento del nuovo Consiglio.
 | 
| 
 | 
| Art. 4) CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 L'insediamento  del Consiglio Direttivo neoeletto avviene entro il termine di quindici  giorni dalla data delle elezioni. Il Consiglio è convocato ed è  presieduto dal Consigliere eletto più anziano per iscrizione  all'Associazione o, in caso di parità, da quello più anziano in età. Nel corso della prima seduta il Consiglio provvede alla nomina, nel suo  seno, delle cariche sociali come previsto dall'art. 19 dello Statuto.  Il nuovo Consiglio entra in carica a far tempo dal 1° Gennaio.
 Il Presidente può essere rieletto nella carica per  non più di una volta consecutiva.
 | 
| 
 | 
| Art. 5) NORME AMMINISTRATIVE 
 
 L'anno  finanziario ha inizio il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di  ciascun anno. Il Bilancio di previsione ed il Bilancio consuntivo per  ciascun esercizio finanziario sono redatti dal Consigliere Tesoriere.  Dopo aver ottenuto il controllo dei Revisori dei Conti, cosi come  previsto dall'art. 22 dello Statuto, i Bilanci sono sottoposti al  Consiglio Direttivo che li approva e li propone all'Assemblea ordinaria  per l'approvazione. I Bilanci consuntivi per l'anno precedente e  preventivo per l'anno seguente vanno approvati dall'Assemblea ordinaria  da tenersi entro il 31 Marzo di ogni anno.
 Poiché l'Assemblea ordinaria per l'elezione delle cariche sociali si  tiene entro la prima decade di Dicembre, in questa occasione il  Consiglio Direttivo in carica presenta all'Assemblea per l'approvazione  un Conto consuntivo provvisorio per l'anno in corso, riservandosi di  presentare il Bilancio consuntivo nell'Assemblea di cui al precedente  comma, insieme al Bilancio preventivo, redatto dal nuovo Consiglio.
 | 
| 
 | 
| Art. 6) MODIFICHE DELLO STATUTO 
 
 Le  proposte di modifica dello Statuto possono essere effettuate dal  Consiglio Direttivo o direttamente dai Soci in numero pari ad almeno  1/10 degli aventi diritto al voto. Le proposte, unitamente alla relazione, devono essere a disposizione di  tutti gli iscritti che intendano prenderne visione presso la sede  dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea  straordinaria.Le proposte avanzate devono  specificare l'articolo o gli articoli dello Statuto di cui si vuole  ottenere la modifica affinché possano essere indicate nell'Ordine del  Giorno dell'Assemblea straordinaria da convocare. Esse devono essere  accompagnate da una relazione illustrativa contenente anche l'esatta  dizione degli articoli di Statuto secondo la o le varianti richieste.
 | 
| 
 | 
| Art. 7) MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO
 Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo  ai sensi dell'art. 17 dello Statuto. Può essere modificato anche  dall'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 15, qualora i Soci in  numero pari ad 1/10 degli aventi diritto al voto, ne facciano  richiesta.
 In questo caso le proposte di modifiche, insieme ad una relazione  illustrativa, devono essere a disposizione di tutti gli iscritti che  intendano prenderne visione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea  straordinaria.
 L'Assemblea  straordinaria esamina le proposte ed approva le modifiche che entrano in vigore  dalla data dell'Assemblea stessa.
 | 
| 
 | 
| Il presente Regolamento è stato approvato dal  Consiglio Direttivo nella riunione del  19 Dicembre 2005. |