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Lo Statuto

Titolo I
COSTITUZIONE E SCOPI

 
Art. 1
  � costituita, con sede in Bari, l'Associazione Regionale ingegneri e Architetti di Puglia (A.R.I.A.P.).
Essa ha lo scopo di raccogliere tutti i tecnici laureati in un unico sodalizio, ai fini culturali e per la tutela dei loro interessi morali e professionali.
     
Art. 2
  All�A.R.I.A.P., che � un�associazione apartitica, possono aderire le associazioni territoriali aventi i medesimi scopi previa delibera del Consiglio Direttivo. L�A.R.I.A.P., altres�, pu� aderire ad associazioni regionali, interregionali, nazionali ed europee aventi i medesimi scopi.
     
Art. 3

Per conseguire le finalit� di cui all�art. 1., l'Associazione si propone:

  • di studiare e illustrare le questioni che in qualunque modo interessino le applicazioni della tecnica, ed esprime, di propria iniziativa o a richiesta, voti e pareri in proposito;
  • di sostenere, nei confronti degli Enti Pubblici e Privati, l'utilit� e la convenienza di servirsi dell'opera degli Ingegneri, degli Architetti, dei Pianificatori, dei Paesaggisti e dei Conservatori;
  • di tutelare gli interessi morali dei singoli Soci;
  • di promuovere la figura dei tecnici pugliesi in Italia e in Europa;
  • di sviluppare rapporti di solidariet� e di collaborazione fra i Soci, con speciale riguardo all'avviamento dei neo laureati all'inizio della loro carriera;
  • di valorizzare i vantaggi e i progressi della tecnica e prendere iniziative atte a creare l'ambiente pi� propizio alla realizzazione di uno sviluppo socio-culturale, operativo ed eco-compatibile in armonia coi tempi;
  • di promuovere studi, proporre le questioni, impostare i problemi tecnici di interesse locale, provinciale, regionale e nazionale.
     

Titolo II
DEI SOCI LORO CONTRIBUZIONI E DIRITTI

 
Art. 4
 

Possono far parte dell'Associazione gli Ingegneri, gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori laureati in Europa ed i Tecnici competentemente autorizzati all'esercizio della professione di Ingegnere o di Architetto.
Possono pure farvi parte gli studenti delle Facolt� di Ingegneria e di Architettura, con le modalit� indicate nel successivo art. 5.

     
Art. 5

I Soci possono essere: Ordinari, Vitalizi, Sostenitori, Studenti, Aggregati.

  • Sono SOCI ORDINARI tutti i professionisti tecnici laureati che vi siano stati regolarmente ammessi e che paghino, nel termine dovuto, le quote sociali stabilite.
  • Ai soli fini amministrativi, i Soci Ordinari si suddividono in ANNUALI e VITALIZI.
  • Sono SOCI SOSTENITORI, limitatamente al tempo in cui si effettua la loro straordinaria contribuzione, i Soci gi� Ordinari che, oltre alla quota normale, versino nella Cassa Sociale uno o pi� quote associative di importo uguale a quella annuale; essi hanno gli stessi diritti dei Soci della categoria alla quale appartengono.
  • SOCI AGGREGATI possono essere gli Ingegneri o gli Architetti facenti parte di uno studio associato, di una societ� di ingegneria o cooperativa in una delle forme previste dall�art. 17, comma 6, della Legge n. 109/1994 ovvero del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 21 Dicembre 1999.
  • SOCI STUDENTI possono essere gli studenti degli ultimi due anni della Facolt� di Ingegneria o di Architettura. I Soci Studenti perdono la facolt� di iscrizione, come tali, nell�anno solare successivo al conseguimento della laurea.
     
Art. 6

Assumono la qualifica di Vitalizi o Perpetui i Soci Ordinari che, in luogo della quota annuale, versino una volta tanto la somma all'uopo stabilita dall'Assemblea, senza obbligo di altri versamenti. I Soci Vitalizi o Perpetui hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari.
     
Art. 7
 

Per essere ammessi nell'Associazione, occorre presentare domanda, esibendo il certificato di laurea o, nel caso che il richiedente sia gi� iscritto all'Albo Professionale, l'attestato rilasciato dall�Ordine di appartenenza.
Per essere ammessi come Soci Aggregati � necessario che siano iscritti tutti i componenti dello studio associato, della societ� di ingegneria o della cooperativa. A tal fine occorre presentare annualmente autocertificazione, rilasciata nelle forme di Legge, da parte del rappresentante legale dello studio associato, della societ� di ingegneria o della cooperativa che attesti il numero dei componenti e/o dei dipendenti (Ingegneri e/o Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) e le loro generalit�.
Per essere ammessi quali Soci Studenti, alla domanda occorre allegare (per visione), il certificato d'iscrizione all'Universit� relativo all�anno in corso.
L'ammissione del Socio ha corso dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo.

     
Art. 8

I Soci Ordinari, Aggregati e Studenti sono tenuti al versamento della quota annuale; tutti gli Aggregati dello studio associato, della societ� di ingegneria o della cooperativa versano una quota percentuale stabilita nel Regolamento complessivamente in unica soluzione.
     
Art. 9

Il Socio Ordinario e il Socio Aggregato, che siain regola col versamento delle quote dovute, e il Socio Vitalizio ricevono la tessera sociale e hanno diritto a:

  • partecipare, con un solo voto, alle Assemblee dell'Associazione;
  • frequentare la sede dell'Associazione e delle altre aderenti e collegate;
  • valersi della Biblioteca sociale, secondo il proprio Regolamento;
  • partecipare alle manifestazioni, riunioni e ai congressi regionali, interregionali e nazionali, alle condizioni di volta in volta stabilite;
  • presentare al Consiglio Direttivo relazioni e memorie per la riunione dell'Assemblea;
  • ricevere gratuitamente o a condizione di favore, come sar� di volta in volta stabilito, le pubblicazioni edite dall'Associazione.

I Soci Studenti, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari, ad eccezione del diritto di voto.
I Soci Aggregati, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari, ad eccezione della copia personale delle comunicazioni e delle pubblicazioni edite dall�A.R.I.A.P. che saranno inviate in unica copia presso la sede legale dello studio associato, della societ� di ingegneria o della cooperativa di cui essi fanno parte.

     
Art. 10
 

Il Socio che vuol cessare di far parte dell'Associazione deve darne comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata, entro il mese di Settembre, perch� il recesso possa avere effetto dal 1� Gennaio successivo.
Il Socio dimissionario perde ogni diritto in seno all�Associazione.

     
Art. 11
 

I Soci possono essere radiati per morosit� o per indegnit�, e cancellati per irreperibilit�, dimissioni o morte.
La radiazione per indegnit� viene pronunziata dal Consiglio Direttivo, in conformit� al parere del Collegio dei Probiviri. � tuttavia facolt� del radiato ricorrere all'Assemblea che decide, a maggioranza dei 3/4 dei votanti, in modo definitivo. In tutti gli altri casi, la cancellazione dal ruolo dei Soci � decisa dal Consiglio Direttivo.

     
Art. 12
 

I Soci radiati per morosit�, giusta comma 3, art. 3 del Regolamento, possono essere riammessi, ma con anzianit� decorrente dalla data di riammissione, e sempre che provvedano al pagamento delle somme che risultavano insolute all'atto della radiazione.
l Soci cancellati per irreperibilit� e dimissioni possono essere riammessi nei modi ed alle condizioni dei Soci radiati per morosit�.
L�anzianit� dei nuovi Soci decorre dalla data di ammissione; le quote associative decorreranno, invece, dal 1� Gennaio dell'anno di ammissione.

     

Titolo III
ORGANI DELL'A.R.I.A.P.

 
Art. 13
 

Sono organi dell'Associazione:

  • l�ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI;
  • il CONSIGLIO DIRETTIVO;
  • la PRESIDENZA;
  • il COLLEGIO dei PROBIVIRI;
  • il COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI.
     
Art. 14
 

L'Assemblea Generale dei Soci � formata da tutti gli iscritti aventi diritto di voto, intendendosi per aventi diritto di voto i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa � convocata di norma, salvo diversa necessit�, dal Consiglio Direttivo, in via Ordinaria, due volte all'anno.
L'invito di convocazione, con l'ordine del giorno, deve recare l'indicazione del luogo, della data e dell�ora della riunione, nonch� le stesse indicazioni relative all'eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea Generale pu� essere dal medesimo Consiglio Direttivo convocata in via Straordinaria, quando questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 dei Soci aventi diritto di voto.
L'Assemblea Generale � valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la met� pi� uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea � valida qualunque sia il numero degli intervenuti, anche se trattasi di modifiche dello Statuto. L�avviso di convocazione dovr� essere spedito al domicilio di tutti gli aventi diritto a parteciparvi, almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

     
Art. 15
 

L'Assemblea Generale �, in ogni caso, aperta dal Presidente dell'Associazione, o da chi lo sostituisce, ed � presieduta da un Socio designato seduta stante dalla medesima Assemblea. Egli � coadiuvato dal Socio, scelto fra i pi� giovani, con le funzioni di Segretario, col quale sottoscrive, alla fine, il relativo verbale.
L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ha il compito di:

  • procedere all'esame e all'approvazione dei Bilanci sociali.

L�Assemblea Generale Straordinaria ha il compito di:

  • deliberare in merito a ogni proposta del Consiglio Direttivo;
  • deliberare in merito alle modifiche dello Statuto e del Regolamento;
  • modificare il Regolamento, qualora almeno 1/10 dei Soci aventi diritto al voto ne faccia richiesta;
  • deliberare in merito allo scioglimento dell�Associazione secondo le modalit� del successivo art. 28.

Le deliberazioni dell�Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria sono prese a maggioranza dei due terzi dei votanti.
Ogni intervenuto all�Assemblea pu� rappresentare, a mezzo di regolare delega scritta su carta intestata, un solo altro iscritto all'A.R.I.A.P. in regola con i pagamenti.

     
Art. 16
 

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione � formato da:

  1. PRESIDENTE;
  2. n. 10 CONSIGLIERI.

Dei Consiglieri almeno due debbono essere rappresentanti di ciascuna categoria.
Tutti i componenti del Consiglio decadono al termine del quadriennio e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo non pu� eleggere lo stesso Presidente per pi� di due volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo � convocato dalla Presidenza una volta al mese, salvo particolari esigenze, con invito da inviare per telefax o per posta ordinaria o elettronica, che dovr� pervenire a tutti i Consiglieri almeno sette giorni prima della convocazione.
Il Consiglio Direttivo pu� essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o quando ne facciano richiesta almeno quattro Consiglieri.
In caso d�urgenza, la convocazione pu� farsi quarant�otto ore prima della seduta.
Il Consiglio Direttivo � presieduto dal Presidente o da chi pu� farne le veci e pu� deliberare a maggioranza di voti.
In caso di parit�, prevale il voto del Presidente.
Delle deliberazioni fa fede il verbale compilato in occasione di ogni seduta e approvato alla fine di ogni Direttivo convocato in via ordinaria o straordinaria. Detto verbale dovr� essere firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente almeno la met� pi� uno dei suoi componenti.
Non sono ammesse deleghe da parte dei Consiglieri assenti.

     
Art. 17
 

Spetta al Consiglio Direttivo:

  • approvare e modificare il Regolamento dell'Associazione;
  • amministrare i fondi dell'Associazione;
  • approvare l'ammissione di nuovi Soci e deliberare sulle eventuali proposte di cancellazione;
  • eleggere, nel proprio seno, nella seduta d'insediamento: il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario e l'Economo Cassiere o Tesoriere;
  • predisporre i Bilanci consuntivi e preventivi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale insieme alla Relazione sulla gestione;
  • nominare le �Commissioni speciali� e/o istituire appositi Dipartimenti in seno all�Associazione ai quali affidare compiti specifici di interesse delle professioni tecniche, nominandone il Presidente e i Componenti;
  • promuovere gli studi, proporre le questioni, impostare i problemi tecnici di interesse europeo, nazionale, regionale, provinciale, locale, organizzare visite, prendendo tutte le iniziative utili al conseguimento dei fini culturali enumerati al precedente art. 3;
  • assumere il Personale di Ufficio, fissandone le mansioni e la retribuzione;
  • segnalare i nominativi che venissero richiesti a qualsiasi scopo;
  • nominare e segnalare i rappresentanti dell'A.R.I.A.P. in seno alle Associazioni collegate.
     
Art. 18
 

La Presidenza � formata dal Presidente e da due Vice Presidenti.
Il Presidente pu� essere un Ingegnere o Architetto; dei due Vice Presidenti uno deve essere Ingegnere e l�altro Architetto. Le cariche sociali, in seno alla Presidenza, sono:

  • PRESIDENTE;
  • VICE PRESIDENTI;
  • CONSIGLIERE SEGRETARIO;
  • CONSIGLIERE ECONOMO-CASSIERE o TESORIERE.

I membri del Consiglio Direttivo, non escluso il Presidente, che rimangano assenti, per qualsiasi motivo, a quattro sedute consecutive del Consiglio stesso, decadono dalla carica e sono automaticamente sostituiti secondo quanto previsto al successivo art. 27.

     
Art. 19
 

Il Presidente ha la rappresentanza morale e legale dell'Associazione, con facolt� di delega a uno dei Vice Presidenti.
Il pi� anziano di iscrizionedei Vice Presidenti sostituisce il Presidente, quando questi sia comunque impedito nelle sue mansioni.

     
Art. 20
 

Al Collegio dei Probiviri � demandato, su parere motivato del Consiglio, la decisione su tutte quelle questioni che riguardano la moralit� degli iscritti, eventuali controversie tra gli stessi, le interpretazioni del presente Statuto, le sanzioni disciplinari, ecc.

     
Art. 21
 

I Revisori dei Conti controllano l'ordinamento amministrativo dell'Associazione, vigilano sulla osservanza della legge e la regolare tenuta della contabilit� sociale, sulla corrispondenza dei Bilanci alle risultanze dei registri e delle relative scritture contabili.
I Revisori dei Conti devono presentare al Consiglio, unicamente al Bilancio, la loro relazione scritta.
Il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei Conti durano in carica un quadriennio.

     

Titolo IV
NORME AMMINISTRATIVE

 
Art. 22
 

L'A.R.I.A.P. provvede al proprio finanziamento con:

  • le quote sociali pagate dai Soci;
  • gli eventuali proventi derivanti dalla sua attivit� editoriale, dall�organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento professionale, da seminari, convegni e simili;
  • gli eventuali sussidi, lasciti, donazioni e sponsorizzazioni;
  • gli interessi del patrimonio sociale, comprensivo delle somme versate una tantum dai Soci Vitalizi e/o Perpetui.
L'anno finanziario ha inizio il 1� Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
     
Art. 23
  Le somme provenienti dall�alienazione di beni, lasciti, donazioni od altro, che siano pure da investire a fondo patrimoniale, devono essere impiegate secondo le disposizioni di legge per gli Enti morali.
     
Art. 24
 

L'entit� delle somme da versarsi una tantum, per diventare Socio Vitalizio o Perpetuo sono fissate, su proposta del Consiglio Direttivo, in sede d�approvazione del Bilancio.

     

Titolo V
NORME PER LA ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 25

L�elezione dei Consiglieri, dei Probiviri e dei Revisori dei Conti avviene in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci aventi diritto di voto. Per le votazioni non sono ammesse le deleghe. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni Socio pu� votare fino a undici nominativi per i Consiglieri; pu� inoltre votare fino a tre nominativi per i Probiviri Effettivi e fino a tre per i Supplenti; fino a tre per i Revisori dei Conti Effettivi e fino a tre per i Supplenti. Alle operazioni elettorali provveder� un Seggio composto da un Presidente e quattro Scrutatori di cui uno con le mansioni di Segretario, eletti seduta stante tra i Soci presenti all'Assemblea e aventi diritto di voto.  Il Seggio elettorale d� corso alle operazioni di voto e quindi a quelle di scrutinio, rimettendo, a operazioni compiute, il verbale delle elezioni al Consiglio Direttivo uscente affinch� lo stesso provveda alla proclamazione degli eletti e dei suffragati che li seguono nella graduatoria.

     

Titolo VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26
 

L'applicazione del presente Statuto � disciplinato da un Regolamento Generale da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo. Ogni variazione alle norme statutarie � cogente e si applica anche ai Consigli Direttivi in carica.

     
Art. 27
 

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, possono essere coperte soltanto da Soci Ordinari, Aggregati o Vitalizi ed hanno la durata di quattro anni. Il Consiglio uscente rimane in carica sino all�insediamento del nuovo Consiglio. Non pu� in nessun caso far parte del Direttivo pi� di un Socio aggregato del medesimo studio associato, societ� di ingegneria o cooperativa.
Qualora alcuni Consiglieri decadano dalla loro funzione prima della scadenza, ad essi subentrano, nell'ordine, i maggiormente quotati nella votazione, nel rispetto di quanto previsto all�art. 16. Al Presidente subentra il Vice Presidente pi� anziano per iscrizione e, successivamente, occorrendo, l'altro Vice Presidente.

     

Titolo VII
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28
 

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere sottoposto a votazione a mezzo dell�Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o almeno di 1/10 dei Soci in regola con le quote associative e deve riportare la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
I Soci devono essere informati con 30 giorni di anticipo sulla data di scadenza della votazione, con la quale si propone lo scioglimento, a mezzo di circolare raccomandata, con la specificazione delle ragioni che motivano la proposta, nonch� delle norme che dovranno regolare la liquidazione dei beni.

     

Il presente Statuto � stato depositato presso il Notaio Ernesto Fornaro il 23 Ottobre 2006 e registrato a Bari 1 l�8 Novembre 2006 al n. 7975.

 Martedì 14 Gennaio 2025  ore 00.58   P.I. 00522500727