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Lo Statuto
Titolo I COSTITUZIONE E SCOPI |
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Art. 1 |
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� costituita, con sede in Bari, l'Associazione Regionale ingegneri e Architetti di Puglia (A.R.I.A.P.). Essa ha lo scopo di raccogliere tutti i tecnici laureati in un unico sodalizio, ai fini culturali e per la tutela dei loro interessi morali e professionali. |
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Art. 2 |
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All�A.R.I.A.P., che � un�associazione apartitica, possono aderire le associazioni territoriali aventi i medesimi scopi previa delibera del Consiglio Direttivo. L�A.R.I.A.P., altres�, pu� aderire ad associazioni regionali, interregionali, nazionali ed europee aventi i medesimi scopi. |
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Art. 3 |
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Per conseguire le finalit� di cui all�art. 1., l'Associazione si propone:
- di studiare e illustrare le questioni che in qualunque modo interessino le applicazioni della tecnica, ed esprime, di propria iniziativa o a richiesta, voti e pareri in proposito;
- di sostenere, nei confronti degli Enti Pubblici e Privati, l'utilit� e la convenienza di servirsi dell'opera degli Ingegneri, degli Architetti, dei Pianificatori, dei Paesaggisti e dei Conservatori;
- di tutelare gli interessi morali dei singoli Soci;
- di promuovere la figura dei tecnici pugliesi in Italia e in Europa;
- di sviluppare rapporti di solidariet� e di collaborazione fra i Soci, con speciale riguardo all'avviamento dei neo laureati all'inizio della loro carriera;
- di valorizzare i vantaggi e i progressi della tecnica e prendere iniziative atte a creare l'ambiente pi� propizio alla realizzazione di uno sviluppo socio-culturale, operativo ed eco-compatibile in armonia coi tempi;
- di promuovere studi, proporre le questioni, impostare i problemi tecnici di interesse locale, provinciale, regionale e nazionale.
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Titolo II DEI SOCI LORO CONTRIBUZIONI E DIRITTI |
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Art. 4 |
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Possono far parte dell'Associazione gli Ingegneri, gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori laureati in Europa ed i Tecnici competentemente autorizzati all'esercizio della professione di Ingegnere o di Architetto. Possono pure farvi parte gli studenti delle Facolt� di Ingegneria e di Architettura, con le modalit� indicate nel successivo art. 5. |
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Art. 5 |
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I Soci possono essere: Ordinari, Vitalizi, Sostenitori, Studenti, Aggregati.
- Sono SOCI ORDINARI tutti i professionisti tecnici laureati che vi siano stati regolarmente ammessi e che paghino, nel termine dovuto, le quote sociali stabilite.
- Ai soli fini amministrativi, i Soci Ordinari si suddividono in ANNUALI e VITALIZI.
- Sono SOCI SOSTENITORI, limitatamente al tempo in cui si effettua la loro straordinaria contribuzione, i Soci gi� Ordinari che, oltre alla quota normale, versino nella Cassa Sociale uno o pi� quote associative di importo uguale a quella annuale; essi hanno gli stessi diritti dei Soci della categoria alla quale appartengono.
- SOCI AGGREGATI possono essere gli Ingegneri o gli Architetti facenti parte di uno studio associato, di una societ� di ingegneria o cooperativa in una delle forme previste dall�art. 17, comma 6, della Legge n. 109/1994 ovvero del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 21 Dicembre 1999.
- SOCI STUDENTI possono essere gli studenti degli ultimi due anni della Facolt� di Ingegneria o di Architettura. I Soci Studenti perdono la facolt� di iscrizione, come tali, nell�anno solare successivo al conseguimento della laurea.
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Art. 6 |
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Assumono la qualifica di Vitalizi o Perpetui i Soci Ordinari che, in luogo della quota annuale, versino una volta tanto la somma all'uopo stabilita dall'Assemblea, senza obbligo di altri versamenti. I Soci Vitalizi o Perpetui hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari. |
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Art. 7 |
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Per essere ammessi nell'Associazione, occorre presentare domanda, esibendo il certificato di laurea o, nel caso che il richiedente sia gi� iscritto all'Albo Professionale, l'attestato rilasciato dall�Ordine di appartenenza. Per essere ammessi come Soci Aggregati � necessario che siano iscritti tutti i componenti dello studio associato, della societ� di ingegneria o della cooperativa. A tal fine occorre presentare annualmente autocertificazione, rilasciata nelle forme di Legge, da parte del rappresentante legale dello studio associato, della societ� di ingegneria o della cooperativa che attesti il numero dei componenti e/o dei dipendenti (Ingegneri e/o Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) e le loro generalit�. Per essere ammessi quali Soci Studenti, alla domanda occorre allegare (per visione), il certificato d'iscrizione all'Universit� relativo all�anno in corso. L'ammissione del Socio ha corso dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo. |
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Art. 8 |
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I Soci Ordinari, Aggregati e Studenti sono tenuti al versamento della quota annuale; tutti gli Aggregati dello studio associato, della societ� di ingegneria o della cooperativa versano una quota percentuale stabilita nel Regolamento complessivamente in unica soluzione. |
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Art. 9 |
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Il Socio Ordinario e il Socio Aggregato, che siain regola col versamento delle quote dovute, e il Socio Vitalizio ricevono la tessera sociale e hanno diritto a:
- partecipare, con un solo voto, alle Assemblee dell'Associazione;
- frequentare la sede dell'Associazione e delle altre aderenti e collegate;
- valersi della Biblioteca sociale, secondo il proprio Regolamento;
- partecipare alle manifestazioni, riunioni e ai congressi regionali, interregionali e nazionali, alle condizioni di volta in volta stabilite;
- presentare al Consiglio Direttivo relazioni e memorie per la riunione dell'Assemblea;
- ricevere gratuitamente o a condizione di favore, come sar� di volta in volta stabilito, le pubblicazioni edite dall'Associazione.
I Soci Studenti, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari, ad eccezione del diritto di voto. I Soci Aggregati, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari, ad eccezione della copia personale delle comunicazioni e delle pubblicazioni edite dall�A.R.I.A.P. che saranno inviate in unica copia presso la sede legale dello studio associato, della societ� di ingegneria o della cooperativa di cui essi fanno parte. |
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Art. 10 |
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Il Socio che vuol cessare di far parte dell'Associazione deve darne comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata, entro il mese di Settembre, perch� il recesso possa avere effetto dal 1� Gennaio successivo. Il Socio dimissionario perde ogni diritto in seno all�Associazione. |
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Art. 11 |
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I Soci possono essere radiati per morosit� o per indegnit�, e cancellati per irreperibilit�, dimissioni o morte. La radiazione per indegnit� viene pronunziata dal Consiglio Direttivo, in conformit� al parere del Collegio dei Probiviri. � tuttavia facolt� del radiato ricorrere all'Assemblea che decide, a maggioranza dei 3/4 dei votanti, in modo definitivo. In tutti gli altri casi, la cancellazione dal ruolo dei Soci � decisa dal Consiglio Direttivo. |
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Art. 12 |
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I Soci radiati per morosit�, giusta comma 3, art. 3 del Regolamento, possono essere riammessi, ma con anzianit� decorrente dalla data di riammissione, e sempre che provvedano al pagamento delle somme che risultavano insolute all'atto della radiazione. l Soci cancellati per irreperibilit� e dimissioni possono essere riammessi nei modi ed alle condizioni dei Soci radiati per morosit�. L�anzianit� dei nuovi Soci decorre dalla data di ammissione; le quote associative decorreranno, invece, dal 1� Gennaio dell'anno di ammissione. |
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Titolo III ORGANI DELL'A.R.I.A.P. |
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Art. 13 |
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Sono organi dell'Associazione:
- l�ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI;
- il CONSIGLIO DIRETTIVO;
- la PRESIDENZA;
- il COLLEGIO dei PROBIVIRI;
- il COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI.
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Art. 14 |
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L'Assemblea Generale dei Soci � formata da tutti gli iscritti aventi diritto di voto, intendendosi per aventi diritto di voto i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa � convocata di norma, salvo diversa necessit�, dal Consiglio Direttivo, in via Ordinaria, due volte all'anno. L'invito di convocazione, con l'ordine del giorno, deve recare l'indicazione del luogo, della data e dell�ora della riunione, nonch� le stesse indicazioni relative all'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea Generale pu� essere dal medesimo Consiglio Direttivo convocata in via Straordinaria, quando questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea Generale � valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la met� pi� uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea � valida qualunque sia il numero degli intervenuti, anche se trattasi di modifiche dello Statuto. L�avviso di convocazione dovr� essere spedito al domicilio di tutti gli aventi diritto a parteciparvi, almeno dieci giorni prima della data di convocazione. |
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Art. 15 |
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L'Assemblea Generale �, in ogni caso, aperta dal Presidente dell'Associazione, o da chi lo sostituisce, ed � presieduta da un Socio designato seduta stante dalla medesima Assemblea. Egli � coadiuvato dal Socio, scelto fra i pi� giovani, con le funzioni di Segretario, col quale sottoscrive, alla fine, il relativo verbale. L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ha il compito di:
- procedere all'esame e all'approvazione dei Bilanci sociali.
L�Assemblea Generale Straordinaria ha il compito di:
- deliberare in merito a ogni proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alle modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- modificare il Regolamento, qualora almeno 1/10 dei Soci aventi diritto al voto ne faccia richiesta;
- deliberare in merito allo scioglimento dell�Associazione secondo le modalit� del successivo art. 28.
Le deliberazioni dell�Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria sono prese a maggioranza dei due terzi dei votanti. Ogni intervenuto all�Assemblea pu� rappresentare, a mezzo di regolare delega scritta su carta intestata, un solo altro iscritto all'A.R.I.A.P. in regola con i pagamenti. |
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Art. 16 |
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Il Consiglio Direttivo dell'Associazione � formato da:
- PRESIDENTE;
- n. 10 CONSIGLIERI.
Dei Consiglieri almeno due debbono essere rappresentanti di ciascuna categoria. Tutti i componenti del Consiglio decadono al termine del quadriennio e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo non pu� eleggere lo stesso Presidente per pi� di due volte consecutive. Il Consiglio Direttivo � convocato dalla Presidenza una volta al mese, salvo particolari esigenze, con invito da inviare per telefax o per posta ordinaria o elettronica, che dovr� pervenire a tutti i Consiglieri almeno sette giorni prima della convocazione. Il Consiglio Direttivo pu� essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o quando ne facciano richiesta almeno quattro Consiglieri. In caso d�urgenza, la convocazione pu� farsi quarant�otto ore prima della seduta. Il Consiglio Direttivo � presieduto dal Presidente o da chi pu� farne le veci e pu� deliberare a maggioranza di voti. In caso di parit�, prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni fa fede il verbale compilato in occasione di ogni seduta e approvato alla fine di ogni Direttivo convocato in via ordinaria o straordinaria. Detto verbale dovr� essere firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente almeno la met� pi� uno dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe da parte dei Consiglieri assenti. |
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Art. 17 |
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Spetta al Consiglio Direttivo:
- approvare e modificare il Regolamento dell'Associazione;
- amministrare i fondi dell'Associazione;
- approvare l'ammissione di nuovi Soci e deliberare sulle eventuali proposte di cancellazione;
- eleggere, nel proprio seno, nella seduta d'insediamento: il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario e l'Economo Cassiere o Tesoriere;
- predisporre i Bilanci consuntivi e preventivi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale insieme alla Relazione sulla gestione;
- nominare le �Commissioni speciali� e/o istituire appositi Dipartimenti in seno all�Associazione ai quali affidare compiti specifici di interesse delle professioni tecniche, nominandone il Presidente e i Componenti;
- promuovere gli studi, proporre le questioni, impostare i problemi tecnici di interesse europeo, nazionale, regionale, provinciale, locale, organizzare visite, prendendo tutte le iniziative utili al conseguimento dei fini culturali enumerati al precedente art. 3;
- assumere il Personale di Ufficio, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- segnalare i nominativi che venissero richiesti a qualsiasi scopo;
- nominare e segnalare i rappresentanti dell'A.R.I.A.P. in seno alle Associazioni collegate.
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Art. 18 |
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La Presidenza � formata dal Presidente e da due Vice Presidenti. Il Presidente pu� essere un Ingegnere o Architetto; dei due Vice Presidenti uno deve essere Ingegnere e l�altro Architetto. Le cariche sociali, in seno alla Presidenza, sono:
- PRESIDENTE;
- VICE PRESIDENTI;
- CONSIGLIERE SEGRETARIO;
- CONSIGLIERE ECONOMO-CASSIERE o TESORIERE.
I membri del Consiglio Direttivo, non escluso il Presidente, che rimangano assenti, per qualsiasi motivo, a quattro sedute consecutive del Consiglio stesso, decadono dalla carica e sono automaticamente sostituiti secondo quanto previsto al successivo art. 27. |
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Art. 19 |
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Il Presidente ha la rappresentanza morale e legale dell'Associazione, con facolt� di delega a uno dei Vice Presidenti. Il pi� anziano di iscrizionedei Vice Presidenti sostituisce il Presidente, quando questi sia comunque impedito nelle sue mansioni. |
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Art. 20 |
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Al Collegio dei Probiviri � demandato, su parere motivato del Consiglio, la decisione su tutte quelle questioni che riguardano la moralit� degli iscritti, eventuali controversie tra gli stessi, le interpretazioni del presente Statuto, le sanzioni disciplinari, ecc. |
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Art. 21 |
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I Revisori dei Conti controllano l'ordinamento amministrativo dell'Associazione, vigilano sulla osservanza della legge e la regolare tenuta della contabilit� sociale, sulla corrispondenza dei Bilanci alle risultanze dei registri e delle relative scritture contabili. I Revisori dei Conti devono presentare al Consiglio, unicamente al Bilancio, la loro relazione scritta. Il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei Conti durano in carica un quadriennio. |
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Titolo IV NORME AMMINISTRATIVE |
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Art. 22 |
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L'A.R.I.A.P. provvede al proprio finanziamento con:
- le quote sociali pagate dai Soci;
- gli eventuali proventi derivanti dalla sua attivit� editoriale, dall�organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento professionale, da seminari, convegni e simili;
- gli eventuali sussidi, lasciti, donazioni e sponsorizzazioni;
- gli interessi del patrimonio sociale, comprensivo delle somme versate una tantum dai Soci Vitalizi e/o Perpetui.
L'anno finanziario ha inizio il 1� Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. |
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Art. 23 |
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Le somme provenienti dall�alienazione di beni, lasciti, donazioni od altro, che siano pure da investire a fondo patrimoniale, devono essere impiegate secondo le disposizioni di legge per gli Enti morali. |
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Art. 24 |
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L'entit� delle somme da versarsi una tantum, per diventare Socio Vitalizio o Perpetuo sono fissate, su proposta del Consiglio Direttivo, in sede d�approvazione del Bilancio. |
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Titolo V NORME PER LA ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI |
Art. 25 |
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L�elezione dei Consiglieri, dei Probiviri e dei Revisori dei Conti avviene in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci aventi diritto di voto. Per le votazioni non sono ammesse le deleghe. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni Socio pu� votare fino a undici nominativi per i Consiglieri; pu� inoltre votare fino a tre nominativi per i Probiviri Effettivi e fino a tre per i Supplenti; fino a tre per i Revisori dei Conti Effettivi e fino a tre per i Supplenti. Alle operazioni elettorali provveder� un Seggio composto da un Presidente e quattro Scrutatori di cui uno con le mansioni di Segretario, eletti seduta stante tra i Soci presenti all'Assemblea e aventi diritto di voto. Il Seggio elettorale d� corso alle operazioni di voto e quindi a quelle di scrutinio, rimettendo, a operazioni compiute, il verbale delle elezioni al Consiglio Direttivo uscente affinch� lo stesso provveda alla proclamazione degli eletti e dei suffragati che li seguono nella graduatoria. |
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Titolo VI DISPOSIZIONI GENERALI |
Art. 26 |
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L'applicazione del presente Statuto � disciplinato da un Regolamento Generale da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo. Ogni variazione alle norme statutarie � cogente e si applica anche ai Consigli Direttivi in carica. |
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Art. 27 |
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Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, possono essere coperte soltanto da Soci Ordinari, Aggregati o Vitalizi ed hanno la durata di quattro anni. Il Consiglio uscente rimane in carica sino all�insediamento del nuovo Consiglio. Non pu� in nessun caso far parte del Direttivo pi� di un Socio aggregato del medesimo studio associato, societ� di ingegneria o cooperativa. Qualora alcuni Consiglieri decadano dalla loro funzione prima della scadenza, ad essi subentrano, nell'ordine, i maggiormente quotati nella votazione, nel rispetto di quanto previsto all�art. 16. Al Presidente subentra il Vice Presidente pi� anziano per iscrizione e, successivamente, occorrendo, l'altro Vice Presidente. |
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Titolo VII SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE |
Art. 28 |
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L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere sottoposto a votazione a mezzo dell�Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o almeno di 1/10 dei Soci in regola con le quote associative e deve riportare la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. I Soci devono essere informati con 30 giorni di anticipo sulla data di scadenza della votazione, con la quale si propone lo scioglimento, a mezzo di circolare raccomandata, con la specificazione delle ragioni che motivano la proposta, nonch� delle norme che dovranno regolare la liquidazione dei beni. |
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Il presente Statuto � stato depositato presso il Notaio Ernesto Fornaro il 23 Ottobre 2006 e registrato a Bari 1 l�8 Novembre 2006 al n. 7975. |
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